“Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.”

Proviamo a capirci qualcosa.

Una delle necessità che l’uomo avverte maggiormente, come è ovvio che sia, è il vivere libero. Vivere libero non solo dal punto di vista del “pensare liberamente”, ma anche del “muoversi liberamente”. Diceva Haruki Murakami, “Mi muovo, dunque sono”. Il cittadino dunque DEVE avere la libertà di muoversi liberamente da un posto all’altro e di risiedere dove vuole, senza bisogno di chiedere permessi o di dover rendere conto a qualcuno dei suoi spostamenti. Proprio per questo viene in soccorso l’articolo 16 della nostra Costituzione.

Fondamentalmente, dunque, sono 3 gli aspetti essenziali del diritto di circolazione e soggiorno:

  • La libertà di circolazione nel territorio dello Stato;
  • La libertà di fissare ovunque la propria residenza;
  • La facoltà di uscire temporaneamente, in questo caso si dice espatrio, o definitivamente, si tratta della emigrazione, e di rientrarvi.

L’articolo 16 non dà però un uguale tutela anche agli extracomunitari e agli apolidi, rispetto ai cittadini che sono gli unici destinatari dell’articolo.

I cittadini dell’Unione Europea invece hanno piena libertà di circolazione e di stabilimento. La libertà di stabilimento è il diritto di svolgere, senza restrizioni di alcun tipo, attività lavorative in questo paese.

Gli scopi di questo articolo sono diversi.

Innanzitutto afferma che le regioni non possono porre limiti al soggiorno e alla circolazione del cittadino. In caso contrario, l’Italia non sarebbe uno Stato Unitario.

In secondo luogo esplicita che non si  può limitare la circolazione per motivi politici, ma solo per motivi di detenzione.

In ultimo sancisce il pieno diritto di entrare e uscire dal territorio nazionale, soltanto esibendo i documenti necessari.

La libertà di circolazione e soggiorno può essere impedita solo IN VIA GENERALE e per motivi di sicurezza e sanità (nella prossima slide vedremo meglio quello che tutti avete pensato in questo momento). Un esempio sono i provvedimenti che limitano per un lasso di tempo la circolazione delle auto nei centri abitati.

Inoltre fra le motivazioni per le quali l’articolo può essere sospeso sono stati esclusi i MOTIVI POLITICI. In questo modo la Costituzione ha preso le distanze dallo Statuto Albertino e di conseguenza dal regime fascista, che prevedeva, per coloro che non condividevano gli ideali di Mussolini, il “confino”, cioè l’obbligo di risiedere a tempo indeterminato in località remote.

Ulteriore limitazione è prevista dalla legge del 27 Dicembre 1956, che consente all’autorità giudiziaria di vietare il soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale, a quella categoria di persone di cui sia verificata la pericolosità sociale.

Infine, con il foglio di via obbligatorio, si dispone il rimpatrio immediato nel paese di origine di persone pericolose per l’ordine e la moralità pubblica. È tuttavia illegittimo il rimpatrio forzato di persone sospette in mancanza di un atto certificato dell’autorità giudiziaria.

È evidente che, in tempi di coronavirus, la prima libertà costituzionale ad essere sacrificata, è stata la libertà di circolazione e soggiorno nel territorio nazionale, dunque il nostro amico “ARTICOLO 16”.

Il nostro Governo ha emesso dei provvedimenti che sono pienamente rientranti in quelle limitazioni che la legge stabilisce per motivi di sanità e sicurezza. Il d.p.c.m. di marzo, quello che di fatto blindò l’Italia per due mesi, derogava alla libertà di circolazione per fronteggiare l’epidemia, e queste motivazioni emergono dalla lettura del decreto:

“Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sull’intero territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali (…) si dispone l’impossibilità di muoversi (…) se non per esigenze lavorative o sanitarie.”


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