“La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.”

L’articolo 4 della nostra Costituzione riprende, ampliandolo, quello che l’articolo 1 sancisce essere il fondamento della nostra Repubblica.

Il lavoro è il primo diritto sociale, dato che costituisce la fonte privilegiata di sostentamento della persona e strumento irrinunciabile per la sua affermazione sociale e per poter ambire ad una effettiva indipendenza ed autonomia.

 Assegna al lavoro il duplice ruolo di diritto e dovere, infatti il diritto morale del singolo ad avere un lavoro va di pari passo con il dovere a contribuire al progresso dell’intera società. Come in altri articoli, anche in questo la dimensione individuale non annulla quella collettiva ma le due dimensioni si integrano, nella convinzione che tra il singolo e la collettività esista un legame inscindibile.

 Il diritto al lavoro è qui inteso come principio e non come norma giuridica: detto in altri termini, lo Stato ha il dovere di sviluppare le condizioni idonee a che ciascuno possa lavorare, non il dovere di trovare un lavoro a chi ne è privo. Da questo punto di vista il diritto al lavoro è come il diritto alla salute: tutti hanno il diritto di essere curati, ma nessuno può pretendere che lo Stato ripristini una condizione di salute nel malato, perché un potere di questo genere non appartiene allo Stato.

Il riconoscimento del lavoro come uno dei principi fondanti della Repubblica, rimanda alla funzione che il lavoro svolge nella società, come mezzo di produzione di ricchezza materiale e morale per la persona, non come merce necessaria alla massimizzazione dei profitti, non come mero fattore di produzione, ma come realizzazione dell’individuo e delle sue aspirazioni materiali e spirituali, e quindi della società tutta. Con il riconoscimento della possibilità e della responsabilità di realizzare nel lavoro la propria personalità e, quindi, anche il proprio progetto di vita, la Costituzione fonda una società in cui ad ogni individuo è consentito un progetto individuale, indipendentemente dalle diverse situazioni di partenza. Questo principio completa e arricchisce i due pilastri della nostra carta fondamentale: il principio personalista (art. 2) e quello di eguaglianza, non solo nel suo aspetto formale, ma anche sostanziale (art. 3).


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