“Tutti i cittadini hanno pari dignità e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”

L’articolo 3 della costituzione italiana, facente parte dei 12 principi fondamentali, è quello che sancisce ciò che viene banalmente definito come principio di uguaglianza dei cittadini.

Nel dettaglio l’articolo si divide in due commi: il primo introduce il principio di uguaglianza formale il quale descrive il rapporto di eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge, il secondo quello di uguaglianza sostanziale, che invece descrive il rapporto di parità che deve intercorrere tra tutti i cittadini. Nel dettaglio nella prima parte si parla di “pari dignità sociale” definendo il concetto di uno stato che non  riconosce il modello di una società divisa in ceti ma al contrario nella quale i cittadini, sia stranieri che italiani, non ottengono alcun privilegio a causa della famiglia alla quale appartengono. Inoltre tutte le differenze che ci possono essere tra un individuo e un altro non devono essere motivo di discriminazione o di diverso trattamento dinanzi alla legge stessa. Nella seconda parte si delinea il dovere dello stato nell’abbattere gli ostacoli di ordine economico e sociale tra tutti gli individui intesi in primis come persone umane, per questo aventi tutti gli stessi stessi diritti. Tutto questo è volto anche a stimolare la piena realizzazione degli individui in campo lavorativo, economico e sociale: uno dei principali scopi dello stato stesso.


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