“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili. Il tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo d’ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni”.

La libertà di pensiero: La libertà di manifestazione di un pensiero è uno dei diritti più preziosi dell’ uomo e valore fondamentale dell’ odierna società democratica e in questo articolo ne è sancita l’ inviolabilità nei confronti di tutti i soggetti e la tutela sotto ogni forma, scritta, parlata e con ogni altro mezzo di diffusione. Ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo a rispondere all’ abuso di  questa libertà nei casi determinati dalla legge.

Quali sono i limiti?

-il buon costume, impedisce di manifestare il proprio pensiero tramite modalità che offendono il comune senso del pudore e la pubblica decenza.

-la riservatezza e l’onorabilità delle persone che tutelano la dignità, l’onore e la privacy delle persone.

-il segreto di stato, quando per motivi più disparati un documento è coperto dal segreto, perché la sua divulgazione potrebbe arrecare un pericolo alla sicurezza dello Stato democratico.

-il segreto giudiziario al fine di garantire il buon andamento dell’amministrazione giudiziaria e per non ledere la reputazione degli imputati, salvo il limite della pubblica rilevanza.

-l’apologia di reato, che in realtà non costituisce una libera forma di manifestazione del pensiero. La glorificazione e l’esaltazione di figure di reato può infatti rappresentare un pericolo per l’ ordine pubblico.

La libertà di stampa: La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Il sequestro della stampa è sottoposto a:                              

Riserva di giurisdizione: deve essere disposto dal giudice, il quale può procedervi con atto motivato. 

Riserva di legge: è possibile solo nel caso di delitti per il quale la legge sulla stampa lo autorizzi espressamente o nel caso in cui vengano violate delle norme che la legge sulla stampa prescriva per l’indicazione dei responsabili. Sebbene la stampa sia libera, non può essere anonima.

In alcuni casi, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito direttamente dagli ufficiali della polizia giudiziaria.

Si tratta delle ipotesi in cui vi sia assoluta urgenza e l’autorità giudiziaria non possa intervenire tempestivamente. Gli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno eseguito il sequestro devono farne denuncia al massimo entro ventiquattro ore all’ autorità giudiziaria che avrà poi altre ventiquattro ore per convalidarlo. In assenza di convalida il sequestro si intende revocato e privo di effetti.


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